Informazioni

Informazioni

Assegno di disoccupazione ASDI

ASDI

L'Assegno di disoccupazione riservato a chi ha terminato la NASpI ed è ancora senza occupazione

L'articolo 18 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 ha stabilito che dal 1° gennaio 2018 l'ASDI non è più riconosciuto, se non in favore degli aventi diritto che entro la medesima data avevano maturato i requisiti previsti.

L'Assegno di disoccupazione (ASDI) è uno strumento introdotto dal Jobs Act per aiutare e sostenere i lavoratori che, una volta terminata la NASpI, si trovano ancora senza un lavoro.

Inizialmente previsto in via sperimentale per il 2015, tale assegno è stato trasformato in una misura stabile per gli anni 2016 e 2017, insieme all'assegno di disoccupazione universale NASpI, che, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali e dell'attuazione della legge n. 183/2014, ha sostituito l'ASPI e la Mini ASPI per gli eventi di disoccupazione che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015.

L'ASDI è un assegno che spetta per ulteriori 6 mesi, una volta terminato il periodo dell'intera NASpI, a persone che si trovino in determinate condizioni.

Requisiti
L’ASDI può essere richiesto dal lavoratore in possesso dei seguenti requisiti:

  • trovarsi in stato di disoccupazione una volta terminata la NASpI;
  • appartenenza a nuclei familiari con minori o avere età superiore a 55 anni, ma senza aver ancora maturato i requisiti per la pensione;
  • condizione economica di bisogno, documentata da un Isee non superiore a 5 mila euro
  • non aver fruito di Asdi per periodi pari a superiori a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine della fruizione della NASpI e, comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nei 5 anni precedenti.


Per avere diritto a questo sostegno, la condizione necessaria è l'adesione e la partecipazione obbligatoria a un progetto personalizzato finalizzato alla ricerca attiva di lavoro proposto dai Centri per l’Impiego.

Misura e decorrenza della prestazione
L'assegno di disoccupazione è erogato dall'INPS per massimo 6 mesi con un importo pari al 75% dell’ultimo assegno NASpI e comunque in misura non superiore al tetto dell’assegno sociale (circa 450 euro), con possibili incrementi basati sui carichi familiari.

In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo istituito ad hoc e che consta di 200 milioni per il 2016. Per gli importi 2017 occorre attendere la nuova circolare Inps.

Domanda
L'ASDI deve essere richiesto presentando l'apposito modulo di domanda ASDI disponibile sul sito dell'INPS, ma anche tramite Patronato CAF, o contact center. Una volta presentata la domanda per via telematica, è necessario presentarsi al Centro per l'Impiego del proprio territorio, per perfezionare la domanda e sottoscrivere il patto di servizio e un percorso individuale e personalizzato per la ricollocazione. Successivamente il Cpi provvede a trasmettere tutta la documentazione all'INPS, al fine di consentire l'erogazione dell'assegno ASDI.

L’INPS riconoscerà il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il D.Lgs. n. 22/2015 disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, www.gazzettaufficiale.it, e la sezione dedicata del sito dell'Inps, www.inps.it.