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NASpI

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La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego

La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è l'ammortizzatore che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Sono destinatari di questa prestazione:

  • lavoratori dipendenti;
  • apprendisti;
  • soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.


Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, mentre i collaboratori coordinati e continuativi, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela (a tal proposito si rinvia all'apposita sezione denominata Indennità di disoccupazione Dis-coll).

Requisiti

Per accedere alla NASpI è necessario essere lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale - a meno che non i tratti di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito di una specifica procedura conciliativa. A tal proposito, con risposta ad interpello n. 13/2015, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che possono essere ammessi alla fruizione della NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l'offerta economica del datore di lavoro nell'ipotesi disciplinata dall'art. 6, D.Lgs. n. 23/2015;
  • far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
  • far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
     

Durata

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, quindi fino a un massimo di 24 mesiAi fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Con circolare n. 94 del 12 maggio 2015, l'Inps ha precisato che ai fini del calcolo della durata della prestazione saranno presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione e non saranno computati i periodi contributivi già considerati come base di calcolo ai fini dell'erogazione di prestazione di disoccupazione, mentre i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

Non si computa, ai fini del calcolo della durata della NASpI, l'intera contribuzione che ha dato luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012.

Calcolo e misura della prestazione

L'importo mensile della NASpI è pari:

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (attualmente 1.208,15 euro);
  • al 75% dell'importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e il suddetto importo, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. 


In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente con legge (attualmente 1.314,30 euro).

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.

La prestazione decorre:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.


Domanda

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Sospensione

La  NASpI viene sospesa d'ufficio:

  • in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato non superiore a sei mesi instaurato in Italia o in uno stato estero, per la durata del rapporto di lavoro;
  • se viene avviata una attività di tipo autonomo o parasubordinato non superiore a sei mesi, in questo caso è necessario inviare entro 30 giorni dal suo inizio una comunicazione all'INPS indicante il reddito che sarà presumibilmente percepito.


Decadenza

Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un'attività lavorativa subordinata da cui derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.000 euro) senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell'articolo 9 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22.;
  • inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione all'Inps entro 30 giorni;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
  • rifiuto di partecipare o partecipazione non regolare ad iniziative di politica attiva (quali ad esempio attività di formazione, tirocini ecc.) senza giustificato motivo;
  • mancata accettazione di un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità.
     

Con apposito decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito il concetto di "offerta congrua" in base ai seguenti principi:

  • coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
  • distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  • durata dello stato di disoccupazione.


L'offerta si ritiene congrua quando: si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi; a tempo pieno o con orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro; retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

In base alla durata della disoccupazione, l'offerta si intende congrua quando dista fino a un massimo di 80 chilometri dal proprio domicilio o comunque raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

In caso di rifiuto senza giustificato motivo (malattia, gravidanza, servizio civile, gravi motivi familiari ecc.) di un'offerta congrua si applicano i meccanismi di condizionalità previsti dal Jobs Act, che possono comportare la perdita dello stato di disoccupazione e, di conseguenza, della NASpI.

Per maggiori dettagli sulla NASpI è possibile consultare il D.Lgs n. 22/2015 disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, www.gazzettaufficiale.it, e la sezione dedicata del sito dell'Inps www.inps.it